- Premessa.
Nozione di pacchetto turistico
- Disposizioni
normative e Disciplina applicabile
- Prenotazioni
- Pagamenti
- Prezzo
- Recesso
del consumatore
- Annullamento
del pacchetto turistico
- Modifiche
essenziali del contratto da parte dell’operatore
- Modifiche
dopo la partenza
- Sostituzioni
- Obblighi
dei partecipanti
- Classificazione
alberghiera
- Regime
di responsabilità
- Limiti
del risarcimento
- Obbligo
di assistenza
- Reclami
e denunce
- Assicurazione
contro le spese di annullamento e di rimpatrio
- Fondo
di Garanzia
- Clausola
compromissoria
ADDENDUM
- Disposizioni
normative
- Condizioni
di contratto
- Recesso
del consumatore
- Informativa
e consenso ai sensi della Legge 675/1996
- Premessa. Nozione di
pacchetto turistico - Ai
sensi dell’art. 2, n.1 Decreto Legislativo 111 del 17 marzo
1995 attuativo della Direttiva 90/314/CEE: i pacchetti
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti
“tutto compreso” risultanti dalla prefissata combinazione
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od
offerti in vendita a un prezzo forfettario, e di durata
superiore alle 24 ore, ovvero estendentisi per un periodo di
tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b)
alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o
all’alloggio (omissis) ... che costituiscano parte
significativa del “pacchetto turistico”.
- Disposizioni normative e
Disciplina applicabile
- Il
contratto avente ad oggetto la vendita di pacchetti turistici,
è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali,
anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio
consegnata al consumatore viaggiatore. Detto contratto, sia
che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio
nazionale che estero, è altresì disciplinato dalla L.
27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata
a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sovracitato D. Lgs.
111/95. Il contratto avente a oggetto l’organizzazione di
viaggi, soggiorni e la vendita di servizi turistici
singolarmente considerati è regolato oltre che dalle presenti
condizioni generali di contratto, anche dalle clausole
particolari convenute nella documentazione consegnata al
viaggiatore, nonché dal D. Lgs. 111/95 e da tutte quelle
convenzioni internazionali applicabili, nonché dalla
normativa interna contenuta nel Codice Civile e nel Codice
della Navigazione.
- Prenotazioni - La prenotazione potrà effettuarsi solo
in seguito ad accettazione da parte del consumatore delle
presenti condizioni generali o dopo il versamento della quota
di partecipazione o parte di essa. L’accettazione delle
prenotazioni è subordinata all’effettuazione del relativo
pagamento, con conseguente conclusione del contratto, solo nel
momento e nel luogo sito in Corso Italia 168 – 57025
Piombino (LI) dal quale l’organizzatore invierà voucher di
scambio anche a mezzo sistema telematico. Le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nelle note e nei
dettagli dell’offerta, o in altri mezzi di comunicazione,
saranno fornite, o indicate nei relativi documenti di viaggio,
dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi
previsti a proprio carico dal D. Lgs. 111/95 in tempo utile
prima dell’inizio del viaggio.
- Pagamenti - Il consumatore provvederà a versare
l’intero ammontare in unica soluzione nelle modalità
indicate nella scheda di prenotazione, e, in ogni caso, entro
e non oltre le 4 (quattro) ore lavorative successive
all’atto della prenotazione. La mancata effettuazione del
pagamento nei termini stabiliti costituisce clausola
risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la
risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni
subiti dall’Agenzia di viaggio venditrice e
dall’Organizzatore.
- Prezzo - Il prezzo del pacchetto turistico e/o
dei viaggi, e/o dei soggiorni e/o di servizi turistici
singolarmente considerati è indicato per ogni offerta e nella
scheda offerte/prenotazioni. Altri oneri posti a carico del
viaggiatore, quali spese obbligatorie da pagarsi in loco,
andranno sempre specificate nelle note e nei dettagli
dell’offerta.
- Recesso
del consumatore su pacchetti organizzati da Mirello Viaggi
tour operator
Il consumatore può recedere
dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi :
- aumento del prezzo in misura
eccedente il 05%.
- modifica in modo
significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato
e proposto dall'organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso prima della partenza e non accettata dal
consumatore.
Nei casi di cui sopra, il
consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto
alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restrizione
dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto
turistico abbia valore inferiore al primo. (tutto ovviamente
per il medesimo periodo di soggiorno)
- alla restituzione della sola
parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà
essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento
del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare
comunicazione della propria decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento
o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il
termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si
intende accettata.
Al consumatore che receda dal
contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate sopra, sarà addebitata - indipendentemente dal
pagamento dell'acconto di cui all'art. 4/1° comma - oltre al
costo individuale di gestione pratica, la penale nella
seguente misura :
Pacchetti turistici con voli
regolari di linea a tariffa speciale i IT oppure con voli
noleggiati o speciali (fino a 5 ore di volo no-stop).
Pacchetti turistici di gruppo con
altri mezzi di trasporto o servizi singoli :
* 25% della quota di
partecipazione fino a 30 giorni prima della data di partenza
* 35% della quota di
partecipazione da 29 a 21 giorni prima della data di partenza
* 50% della quota di
partecipazione da 21 a 15 giorni prima della data di partenza
* 100% della quota di
partecipazione da 14 giorni di calendario prima della data di
partenza.
N.B: il giorno della data di
partenza, non viene considerato ai fini della numerazione dei
giorni mancanti appunto alla data di partenza.
Nel caso di gruppi
precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta
all'atto della prenotazione.
Per tutte le quote di
partecipazione nessun rimborso verrà concordato a chi non si
presenterà alla partenza nei termini previsti
dall'organizzatore e/o dai vettori aerei, o rinuncerà a
proseguire il viaggio nel suo svolgimento. Così pure nessun
rimborso spetterà a chi non dovesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei necessari documenti
personali di viaggio e/o espatrio.
- Annullamento del
pacchetto turistico -
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore
comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi
oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà
esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 111/95,
sempre che l’annullamento non dipenda da fatto a lui
imputabile.
- Modifiche essenziali del
contratto da parte dell’operatore - Prima della partenza l’operatore può
modificare in modo significativo uno o più elementi
essenziali del contratto dandone immediata comunicazione al
consumatore indicando il tipo di modifica. In considerazione
della prassi che sia per ragioni tecniche operative che
commerciali le Compagnie aeree si riservano la facoltà di
modificare gli orari e gli operativi di volo, nonché il tipo
e la Compagnia titolare dei mezzi utilizzati, specialmente per
i voli speciali ITC, Mirello Viaggi, appena ricevutane la
comunicazione dall’organizzatore, s’impegna a comunicare
immediatamente al consumatore le modifiche, qualora le stesse
compromettano nella sostanza la fruizione oppure la qualità
del servizio convenuto. In virtù della suddetta prassi, e al
fine di evitare casi di mancata ricezione della comunicazione
della modifica dovuta ad irreperibilità del consumatore,
questo stesso è tenuto a contattare Mirello Viaggi, 24 ore
prima della partenza per apprendere di eventuali modifiche.
- Modifiche dopo la
partenza -
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne
un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale del
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza
supplementi di prezzo a carico del consumatore e qualora le
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a
quelle previste, risarcito in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga
rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni,
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità
del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
- Sostituzioni – , considerando la
tempistica e le modalità con cui opera, ed eccetto per i voli
di linea, prevede per ogni cessione o sostituzione del
viaggiatore un rimborso spese di Euro 52,00 (cinquantadue/00),
a carico dello stesso viaggiatore. Resta chiaro che, qualora
si registrasse una cessione, il nominativo e le generalità
del cessionario, come quelle del nuovo viaggiatore, devono
essere tempestivamente segnalate a Mirello Viaggi, che se ne
riserva l’accettazione in base ai termini in cui è stata
presentata la richiesta.
- Obblighi dei partecipanti
- I partecipanti
dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro
documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario,
nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre
dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale
prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle
disposizioni amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse
subire a causa della loro inadempienza alle sovra esaminate
obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire
all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi
responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per
iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione,
quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio,
sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
- Classificazione
alberghiera
- La sistemazione
alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi
anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce,
è stabilità dall’organizzatore in base a propri criteri di
valutazione degli standard di qualità.
- Regime di responsabilità
- L’organizzatore risponde dei danni
arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è
derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da
caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo
stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il
venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla
sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale
responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra
citate. Mirello Viaggi, inoltre, è responsabile, per la
riservatezza dei dati comunicati dal consumatore,
esclusivamente dal momento in cui questi pervengono nella
banca dati e non durante la loro trasmissione.
- Limiti del risarcimento - Il risarcimento dovuto
dall’organizzatore non può in ogni caso essere superiore
alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni
internazionali in riferimento alle prestazioni il cui
inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a
titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la
Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo
internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la
Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la
Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli
albergatori, nel testo di cui agli artt.1783 e seguenti c.c.;
la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità
dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per
danni diversi da quelli alla persona non può superare
l’importo di “5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi
altro danno” previsto dall’art. 13 n. 2 CCV. Qualora il
testo originario delle predette convenzioni dovesse subire
emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le
prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in
vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle
fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi
dell’evento dannoso.
- Obbligo di assistenza - L’organizzatore è tenuto a prestare
le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di
diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di
contratto. L’organizzatore non è responsabile nei confronti
del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore
degli obblighi a carico di quest’ultimo.
- Reclami e denunce - Il consumatore a pena di decadenza ai
sensi dell’art. 19 n. 2 D. Lgs. 111/95, deve denunciare per
iscritto, sotto forma di reclamo, all’organizzatore le
difformità e i vizi del pacchetto turistico, nonché le
inadempienze della sua organizzazione o realizzazione,
all’atto stesso del loro verificarsi o, se non
immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del
previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i
reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle
prestazioni turistiche, l’organizzatore deve prestare al
consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art. 13 al
fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente
dovrà provvedere l’organizzatore, anche nel caso di reclamo
presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una
sollecita risposta alle richieste del consumatore.
- Assicurazione contro le
spese di annullamento e di rimpatrio - Se non espressamente comprese nel
prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del
pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di
rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
- Fondo di Garanzia - è prevista l’istituzione presso la
Presidenza del consiglio dei ministri di un Fondo nazionale di
Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi
dell’art. 21 D. Lgs. 111/95, in caso di insolvenza o di
fallimento del venditore o dell’organizzatore, per la tutela
delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b)
suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve
altresì fornire un’immediata disponibilità economica in
caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo
sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell’art. 21 n. 5 D. Lgs. 111/95.
- Clausola compromissoria - Di comune accordo ai sensi dell’art.
29 CCV, potrà essere previsto che le controversie insorgenti
dall’applicazione, interpretazione ed esecuzione del
contratto siano rimesse al giudizio di un Collegio Arbitrale
composto di tre membri, dei quali due nominati uno per
ciascuna delle due parti in causa, entro e non oltre 30 giorni
dalla relativa richiesta; il terzo arbitro, con funzioni di
Presidente, sarà nominato di comune accordo dagli arbitri già
designati, o in mancanza d’accordo, dal Presidente del
Tribunale di Genova. La sede del collegio arbitrale, che ha
sede stabilita in Genova, deciderà ritualmente e secondo
diritto, con lodo inappellabile, depositato entro 90 giorni
dalla costituzione della terna arbitrale, previo eventuale
tentativo di conciliazione.
ADDENDUM
Condizioni
generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici.
- Disposizioni normative - Il contratto avente ad oggetto la
vendita del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero
di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. Da
17 a 23; artt. Da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni
diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
- Condizioni di contratto - A tali contratti sono altresì
applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate:
art. 3, c.1; art. 4; art. 6; art.7; art. 8; art. 9, c.1°;
art. 10; art. 14, c.1; art. 15; art. 17. L’applicazione di
dette clausole non determina assolutamente la configurazione
dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al
contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio,
ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno, ecc.).
- Recesso
del consumatore su pacchetti organizzati da Mirello Viaggi
tour operator
Il consumatore può recedere dal
contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi :
- aumento del prezzo in misura eccedente
il 05%.
- modifica in modo significativo di uno
o più elementi del contratto oggettivamente configurabili
come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposto
dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso
prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha
alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto
alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restrizione
dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto
turistico abbia valore inferiore al primo. (tutto ovviamente
per il medesimo periodo di soggiorno)
- alla restituzione della sola parte di
prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere
effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del
ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione
della propria decisione (di accettare la modifica o di
recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento
in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In
difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto,
la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto
prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate sopra,
sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento
dell'acconto di cui all'art. 4/1° comma - oltre al costo
individuale di gestione pratica, la penale nella seguente
misura :
Pacchetti turistici con voli regolari di
linea a tariffa speciale i IT oppure con voli noleggiati o
speciali (fino a 5 ore di volo no-stop). Pacchetti
turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto o servizi
singoli :
* 10% della quota di partecipazione fino
a 30 giorni prima della partenza
* 30% della quota di partecipazione da
29 a 21 giorni prima della partenza
* 50% della quota di partecipazione da
21 a 15 giorni prima della partenza
* 100% della quota di partecipazione da
14 giorni di calendario prima della data di partenza.
N.B: il giorno della data di
partenza, non viene considerato ai fini della numerazione dei
giorni mancanti appunto alla data di partenza.
Nel caso di gruppi precostituiti tali
somme verranno concordate di volta in volta all'atto della
prenotazione.
Per tutte le quote di partecipazione
nessun rimborso verrà concordato a chi non si presenterà
alla partenza nei termini previsti dall'organizzatore e/o dai
vettori aerei, o rinuncerà a proseguire il viaggio nel suo
svolgimento. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non
dovesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o
insufficienza dei necessari documenti personali di viaggio e/o
espatrio.
- Informativa e consenso ai
sensi della Legge 675/1996
- La legge 31 dicembre 1996 numero 675 ha la finalità di
garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità delle persone, con particolare riferimento alla
riservatezza e all’identità personale.
La legge stabilisce che la persona riceva informazioni circa
finalità e modalità di trattamento dei suoi dati personali e
che all’interessato sia richiesto il consenso espresso per
iscritto. Il trattamento dei dati, per i quali da parte della
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- trattamento per fornire i servizi oggetto del contratto:
- elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;
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b) e h); di ottenere a cura del titolare o del responsabile
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personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e
della loro origine, nonché della logica e della finalità su
cui si basa il trattamento; la richiesta può essere
rinnovata, salvo l’esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di novanta giorni; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia
interesse, l’integrazione dei dati; l’attestazione che le
operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a
conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
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1), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti
confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un
contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
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dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.I diritti di
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decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia
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